Tabelle a confronto

Tabelle a confronto: qualche considerazione introduttiva

La Melchiorre Gioia ripropone il tema delle Tabelle Giudiziali e la scelta non poteva essere migliore e anche tempestiva perché le nuove Tabelle romane dovrebbero essere approvate proprio nel mese di ottobre.

Da oltre trent’anni in Italia  sono infatti comparse le Tabelle, legittimate dalla storica sentenza del 14 luglio 1986, n. 184, con la quale la Corte Costituzionale respinse, per la terza volta, la questione di legittimità costituzione dell’art. 2059 c.c., fissando come pilastri del sistema di liquidazione del danno alla persona l’uniformità dei criteri e la successiva personalizzazione del giudice (“contemperare uniformità pecuniaria di base e flessibilità nell’adeguamento alle peculiarità del caso concreto”). Come si sa, il risarcimento del danno deve essere integrale. L’integralità deve essere osservata anche laddove sia ontologicamente impossibile convertire in denaro le perdite con criteri oggettivi, e questo succede soprattutto nel settore dei pregiudizi non patrimoniali. E proprio in questo specifico caso il rispetto dell’integralità del risarcimento solleva i problemi più spinosi.

È sempre spettato al giudice, tramite il suo potere equitativo, liquidare il pregiudizio non patrimoniale, una volta che ne fosse stata accertata la sua esistenza. Successivamente, il diritto ha scelto un nuovo metodo di liquidare il danno alla persona con l’adozione delle Tabelle, che ho sempre considerato una sorta di equità collettiva, mentre in alcuni settori, a conferma del fatto che il livello del risarcimento è questione socialmente più rilevante, è anche intervenuto il legislatore (r.c. auto e r.c. medica).

Predisposte e curate soprattutto da giudici (si parla comunemente di Tabelle giudiziali, anche se è noto che nella loro preparazione i giudici lavorano con medici legali, assicuratori e altri operatori del settore), nell’accertare il danno non patrimoniale esse intervengono con una valutazione ex ante (anche se nella loro preparazione le tabelle nascono come sintesi statistica dei casi già trattati) a differenza del metodo di valutazione affidato al giudice sulla base dell’art. 1226, che interviene ex post.

Non è certo questo il momento per ripercorrere le varie stagioni attraversate dalle Tabelle Giudiziali ( la prima, pioneristica : dal 1995 alle decisioni di san Martino dell’11 novembre 2008; la seconda, sostanzialmente nomofilattica (2008-2018) : l’unitarietà del danno non patrimoniale, l’affermazione del valore paranormativo delle Tabelle Milanesi; la terza( 2018-2022)  radicale: il decalogo del risarcimento del danno alla persona, l’intervento deciso della Corte di Cassazione sull’autonoma risarcibililità del danno morale e sull’eccesso di discrezionalità del sistema c.d. a forchetta previsto dalle Tabelle milanesi per il risarcimento del danno da relazione parentale ).

Le Tabelle sono state sicuramente un potente veicolo per razionalizzare la liquidazione dei danni alla persona, con chiari intenti deflattivi e con la possibilità in un sistema di responsabilità civile, sempre più assicurato, di consentire alle imprese di assicurazione di calcolare in modi prevedibili il livello del risarcimento anche per contenere il livello dei premi.

Oltre che certo, il risarcimento deve essere anche giusto e uno dei possibili modi di apprezzare la giustizia del danno è quello di una diversa concreta quantificazione della misura del danno. E proprio sulla concreta quantificazione del danno si sono formati diversi orientamenti della giurisprudenza di merito che hanno dato origine successivamente a diverse Tabelle, spesso animate da un forte spirito competitivo, e che si sono divise il territorio in base alla loro influenza territoriale.

La pluralità di Tabelle giudiziali rivela che l’Italia non riconosce, alla fine, lo stesso valore risarcitorio per lesioni, di lieve e non di lieve entità, sofferte dai danneggiati nelle varie parti del territorio nazionale. E ciò, se da una parte può essere giudicato coerente con la posizione della giurisprudenza sempre più  fonte di diritto nel campo della responsabilità civile, dall’altra stride inevitabilmente con il principio generale di uguaglianza: inaccettabile è la disparità di trattamento tra un danneggiato “lombardo” ed uno “laziale” o “veneto”, incentivandosi in tal modo la base per la formazione di fenomeni di forum shopping che di fatto realizzerebbe la patologia di una vera e propria lotteria giudiziaria tipica dell’esperienza nordamericana. E la differenza tra le singole Tabelle é palpabile in diversi settori: quelle milanesi prevedono ad esempio una personalizzazione del 30 per cento in tema di danno da relazione parentale, mentre quelle romane ammettono tale personalizzazione solo allorquando sia stata provata una seria relazione affettiva. Quelle di Milano non contemplano il risarcimento del danno parentale a favore del nipote per la perdita dello zio mentre invece la Cassazione lo ha recentemente ammesso (Cfr. Cass. (ord.) 7 settembre 2023 n.26140 : M.Hazan-A.Roja,  Danno parentale ad ampio raggio : spetta anche se il nipote perde lo zio, Il sole 24 ore, 2 ottobre 2023). 

Di fronte a questa situazione e in infinita attesa dell’approvazione delle Tabelle legali previste dall’art.138 del Codice delle Assicurazioni, non resta che invitare le diverse Tabelle giudiziali ad un dialogo costruttivo, anche in sede congressuale, capace di chiarire le differenze e di superarle per la creazione di un risarcimento nazionale di origine giurisprudenziale (e non normativo).

Prof. Avv. Giulio Ponzanelli

Ordinario di istituzioni di diritto privato

Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Società Scientifica Melchiorre Gioia

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