QUALE TABELLA MEDICO LEGALE PER LA TUN?

Come noto, pubblicati recentemente i valori economici per i risarcimenti dei macrodanni nella cosiddetta TUN, manca il barème di legge perchè ai sensi dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni si deve “….provvedere alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica: delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti…”.

In tema siamo in una fase di vuoto normativo.
Vi sono i barème scientifici di riferimento in uso da oltre trent’anni, a cui si sarebbe aggiunta una nuova proposta, ma attenzione, non vi è nulla di obbligatorio.
Invece, con il solito clamore ed autoreferenzialità che caratterizza alcuni colleghi il 26 marzo us viene comunicato che un lavoro scientifico sulla valutazione dei macrodanni è “un grande successo”, che le tabelle proposte nel suddetto lavoro sono divenute obbligatorie ai sensi dell’articolo 5 legge 24/17 (legge Gelli-Bianco). E si conclude con la trionfale affermazione: …Il risultato raggiunto non può che essere decretato come un momento di straordinaria importanza per la nostra disciplina che con una grande partecipazione ed una comunità di intenti straordinariamente efficace, ha raggiunto un traguardo di grande rilevanza non solo per la medicina legale ma per tutto il Paese.”
Straordinario! L’Italia è salva!

Si parla di un lavoro proposto lo scorso anno alla comunità scientifica nella veste di Consensus Conference caduto sostanzialmente nell’oblio perché da più parti furono sollevate motivate critiche sia concettuali che metodologiche sui fondamentali della proposta.
Oggi, fatto passare il lavoro come obbligatorio perché inserito nell’elenco del Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità, (ritorneremo sull’argomento) pensano che i medici legali che hanno ignorato quanto proposto lo scorso anno adesso si arrendano di fronte al presunto obbligo di legge.
Staremo a vedere. Il dibattito è aperto. Intanto proponiamo un’analisi di uno dei massimi esperti della medicina legale assicurativa, Enrico Pedoja, che così conclude il suo articolo:
“… La proposta SIMLA in tale contesto interpretativo del danno alla persona, appare dunque oggettivamente lacunosa, disallineata al nuovo concetto di “danno non patrimoniale. E’ mancato quel salto di qualità valutativo ora necessario in relazione alle stesse esigenza applicative della nuova TUN.”

L’ARTICOLO DEL dr. ENRICO PEDOJA
https://www.innovazionemedicolegale.it/buone-pratiche-valutative-medico-legali-simla/

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